Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Costituzione della Corte
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Costituzione.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo
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I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della
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Ministri, è presa a norma dell'art. 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.
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sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.
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. 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili.
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ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.
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La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, essere
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, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.
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Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione
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nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata può promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'art. 127 della Costituzione